Comunicato Stampa
CASSAZIONE: Si paga la visita domiciliare "di comodo"
Lo SNAMI ha accolto con soddisfazione la sentenza della Cassazione n° 41646 del 21/11/01 che ha assolto un medico milanese che si era fatto retribuire una visita domiciliare nel caso di una paziente trasportabile.
Finalmente si rende esecutiva una norma dell’Accordo Collettivo Nazionale che all’art. 33 recita: "L’attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato".
Se lo Stato – si sottolinea allo SNAMI – riconosce il pagamento per prestazioni non urgenti che affluiscono al Pronto Soccorso, appare corretto e giustificato l’atteggiamento del medico che effettuata la visita e riconosciuta la non appropriatezza della chiamata domiciliare, considera tale prestazione in regime libero professionale.
D’altro canto nella pratica quotidiana accade spesso anche il fenomeno contrario cioè del paziente che – riferiti i sintomi – si senta rispondere dal medico: vengo a domicilio a visitarla.
La discrezionalità della scelta dipende da molteplici fattori tra i quali domina il rapporto di fiducia (reciproco) il buon senso, la conoscenza delle circostanze e la regola della scienza e coscienza.
Non ultima la considerazione che non si può e non si deve – per questioni di comodità – approfittare di un servizio distogliendo l’opera del medico da impegni e situazioni più serie per compiacere situazioni di comodo.
Nessun contenzioso dovrebbe innescare la Sentenza della Suprema Corte, ma solo porre chiarezza ed equità in problematiche che rivestono aspetti culturali e di civiltà.
Infine, nell’ottica dei livelli essenziali di assistenza – LEA – assicurati dal Servizio Sanitario – non possono più rientrare prestazioni improprie né di comodità.
Chi pretende un servizio in più del necessario, dovrà pagarlo a parte di tasca propria.
Resta la considerazione che l’Ordine dei Medici di Milano, aveva a suo tempo assolto il Collega, e appaiono quindi veramente fuori luogo tutte le perplessità in merito del Segretario della FIMMG.
Ogni Medico è tra l’altro perfettamente in grado di decidere, e quindi di assumersi, le relative responsabilità.
Il Coordinatore Nazionale
SNAMI per la Stampa
Dott. Bruno Conti
Milano, 22 novembre 2001