
AVVISO AGLI ASSISTITI
La visita domiciliare deve essere direttamente retribuita al medico quando l’ammalato č trasferibile nello studio
La Suprema Corte di Cassazione, in data 21 novembre 2001, con Sentenza n° 41646 ha stabilito che la visita domiciliare del Medico di Medicina Generale convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale deve essere retribuita direttamente al medico quando il medico, chiamato a domicilio, a sua insindacabile decisione, giudichi l’ammalato trasferibile nello studio.
Nel nuovo regime dei livelli essenziali di assistenza – LEA – non rientrano prestazioni improprie né di comodo.