GIUSEPPE MESSINA
RICORSI PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE
PER I RIMBORSI DELL’IRAP
La sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001 ha aperto un nuovo contenzioso tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione. "L’Irap si fonda sul presupposto di elementi di organizzazione del lavoro autonomo o di impresa".
I medici che non usufruiscono di detta organizzazione possono non pagare l’Irap e, nel caso l’avessero pagata, chiedere il rimborso entro il termine di 48 mesi.
Il contenzioso si basa principalmente sul principio della definizione di organizzazione del lavoro per la quale non sono fissati dei paletti precisi.
La domanda di rimborso può ottenere dalla Pubblica amministrazione un netto rifiuto o solo una mancata risposta. In questi casi il contribuente può iniziare una contestazione per "motivi di diritto" presso la Commissione tributaria provinciale.
Il ricorrente deve impugnare il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi non dovuti e relativi interessi.
Il ricorso va prodotto in bollo per usi giudiziari, anche in plico raccomandato senza busta, e se supera lire 5 milioni deve essere firmato dal difensore al quale occorre fare delega. Sono abilitati a difendere i contribuenti gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali.
Il ricorso deve contenere alcuni dati indispensabili: l’ufficio nei cui confronti è proposto il ricorso e la Commissione Tributaria provinciale a cui ci si rivolge, i motivi di diritto idonei (mancata organizzazione del lavoro) a giustificare il ricorso, la domanda di rimborso, la residenza, il codice fiscale, la firma del contribuente o del suo difensore.
La legislazione del 1992 prevede che in caso di ricorso dopo la Commissione tributaria provinciale ci si possa rivolgere alla Commissione tributaria regionale e per ultimo alla Corte di Cassazione.
Giuseppe Messina
Modello di ricorso per ottenere il rimborso dell’IRAP versata.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001 che ha stabilito che il presupposto dell’IRAP non esiste quando mancano nell’attività esercitata gli elementi di organizzazione e la sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di Trento che, applicando per la prima volta la sentenza della Corte costituzionale, esprime, con il giudizio n. 101, depositato il 2 ottobre 2001, che un professionista che esercita l’attività senza dipendenti, con attrezzature consistenti in mobili di ufficio, beni strumentali di scarsa consistenza, telefono e automezzo, deve essere considerato, privo di organizzazione e, come tale, escluso dall’IRAP, si sono moltiplicate le richieste di rimborso all’Ufficio delle Entrate e di ricorso alle Commissioni tributarie provinciali in conseguenza del "silenzio – rifiuto".
Chi desidera i moduli inerenti il rimborso IRAP può inviare la Sua richiesta con i propri dati a: segreteria@snamimilano.org