ENPAM: nuova disciplina per l’adesione al riscatto.
Il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, nella seduta del 30 novembre 2000, ha deliberato una
nuova disciplina per l’adesione degli iscritti ai riscatti E.N.P.A.M.
Al fine di mitigare la
rigidità delle norme precedenti, prevedendo un tempo meno limitato per aderire
al riscatto e la possibilità di richiedere all’Ente forme di rateizzazione
diverse da quelle proposte (per esempio il pagamento di un acconto), è stato
ora adottato un meccanismo più elastico che, rispettando in pieno quanto
previsto dal regolamento, consente ai medici una ampia facoltà di scelta e
concede loro un tempo più congruo per la decisione di aderire o meno al
riscatto.
La presentazione della
domanda di riscatto da parte dell’iscritto comporta ora la spedizione di una
proposta che contiene tutte le notizie necessarie a valutare compiutamente i
costi ed i benefici del riscatto medesimo, quali l’importo del contributo
dovuto in caso di pagamento in unica soluzione e al massimo tre ipotesi di
rateizzazione, nonché l’incremento del trattamento pensionistico che si
otterrebbe a 65 anni se si decidesse di aderire al beneficio.
Il sanitario ha 120
giorni di tempo per comunicare all’Ente la sua decisione, sul modello
personalizzato inviato dagli Uffici. In caso di mancata risposta, o di risposta
negativa, la domanda verrà annullata d’ufficio, ma l’iscritto potrà
ripresentarla subito dopo la scadenza del termine di 120 giorni.
Se l’iscritto decide di
accettare il riscatto, servendosi del modulo personalizzato fa conoscere anche
la forma di rateizzazione prescelta, scegliendola fra quelle proposte; egli ha
anche la possibilità, in tale sede, di ridurre il numero degli anni da
riscattare (portandoli ad esempio da 6 a 4), oppure ancora di manifestare la
volontà di versare una somma a titolo di acconto, chiedendo la rateizzazione
della differenza.
In caso di adesione al riscatto, l’Ente emetterà
successivamente un avviso di pagamento su cui sarà riportato l’importo
corrispondente alla scelta effettuata. Il pagamento dovrà avvenire, in base al
regolamento, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza
indicata sull’avviso medesimo (30 giugno o 31 dicembre). Il mancato pagamento
entro tale termine comporta rinuncia tacita al riscatto e una nuova domanda
potrà essere accettata solo dopo due anni.
Infine, è importante ricordare
che, a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico delle imposte sui
redditi dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, da quest’anno è
possibile dedurre integralmente dall’Irpef gli oneri per il riscatto degli anni
dei corsi di laurea e di specializzazione e dei periodi precontributivi, nonché
quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.