ENPAM: nuova disciplina per l’adesione al riscatto.

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella seduta del 30 novembre 2000, ha deliberato una nuova disciplina per l’adesione degli iscritti ai riscatti E.N.P.A.M.

Al fine di mitigare la rigidità delle norme precedenti, prevedendo un tempo meno limitato per aderire al riscatto e la possibilità di richiedere all’Ente forme di rateizzazione diverse da quelle proposte (per esempio il pagamento di un acconto), è stato ora adottato un meccanismo più elastico che, rispettando in pieno quanto previsto dal regolamento, consente ai medici una ampia facoltà di scelta e concede loro un tempo più congruo per la decisione di aderire o meno al riscatto.

La presentazione della domanda di riscatto da parte dell’iscritto comporta ora la spedizione di una proposta che contiene tutte le notizie necessarie a valutare compiutamente i costi ed i benefici del riscatto medesimo, quali l’importo del contributo dovuto in caso di pagamento in unica soluzione e al massimo tre ipotesi di rateizzazione, nonché l’incremento del trattamento pensionistico che si otterrebbe a 65 anni se si decidesse di aderire al beneficio.

Il sanitario ha 120 giorni di tempo per comunicare all’Ente la sua decisione, sul modello personalizzato inviato dagli Uffici. In caso di mancata risposta, o di risposta negativa, la domanda verrà annullata d’ufficio, ma l’iscritto potrà ripresentarla subito dopo la scadenza del termine di 120 giorni.

Se l’iscritto decide di accettare il riscatto, servendosi del modulo personalizzato fa conoscere anche la forma di rateizzazione prescelta, scegliendola fra quelle proposte; egli ha anche la possibilità, in tale sede, di ridurre il numero degli anni da riscattare (portandoli ad esempio da 6 a 4), oppure ancora di manifestare la volontà di versare una somma a titolo di acconto, chiedendo la rateizzazione della differenza.

In caso di adesione al riscatto, l’Ente emetterà successivamente un avviso di pagamento su cui sarà riportato l’importo corrispondente alla scelta effettuata. Il pagamento dovrà avvenire, in base al regolamento, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza indicata sull’avviso medesimo (30 giugno o 31 dicembre). Il mancato pagamento entro tale termine comporta rinuncia tacita al riscatto e una nuova domanda potrà essere accettata solo dopo due anni.

Infine, è importante ricordare che, a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico delle imposte sui redditi dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, da quest’anno è possibile dedurre integralmente dall’Irpef gli oneri per il riscatto degli anni dei corsi di laurea e di specializzazione e dei periodi precontributivi, nonché quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

 

Dalla Circolare ENPAM n° 82 del 31/1/01