1998, COME CAMBIANO LE PENSIONI DEL MEDICO

a cura di

MARCO PERELLI ERCOLINI

Il 1998 si apre con alcune modifiche delle normative previdenziali sia del Fondo generale che dei Fondi speciali dell'ENPAM, sia della Cassa pensione sanitari gestita ora dall'INPDAP.

Riteniamo doveroso riassumerle schematicamente e portarle a conoscenza dei colleghi medici.


FONDO GENERALE DELL' ENPAM

Contribuzione minima obbligatoria

Viene prevista una quarta fascia di contribuzione minima nella misura di lire 1.875.000 a partire dal compimento del 40esimo anno.

Viene abolita la contribuzione minima ridotta di lire 612.000 conservata ad personam ai medici iscritti ad altre forme di previdenza che ne avevano fatta domanda. Anche il rinvio del pagamento di meta' dei contributi minimi a favore degli iscritti con eta' inferiore ai 35 anni e con meno di 7 anni di iscrizione all'ENPAM, viene abolito.
eta'
lire
sino a 30 aa
264.000
da 30 a 35 aa
528.000
da 35 a 40 aa
1.008.000
da 40 a 65 aa
1.875.000



Indicizzazione dei contributi fissi

Il contributo minimo, pagato con la cartella esattoriale, sara' indicizzato ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Contribuzione percentuale sul reddito

La contribuzione proporzionale al reddito del 12,50 per cento o nella forma ridotta del 2 per cento (per coloro che ne facciano richiesta avendone titolo in quanto iscritti obbligatoriamente e in via continuativa ad altre forme di previdenza) sara' dovuta su tutto il reddito eccedente quello minimo legato alla contribuzione minima versata rapportata al capitale e non piu' nella misura convenzionale di 8.064.000 lire.




fasce d'eta'
reddito minimo coperto da

contribuzione (*)
A fino al 30° anno
2.112.000
B dal 30° al 35° anno
4.224.000
C dal 35° al 40° anno
8.064.000
D dal 40° al 65° anno
15.000.000
pensionati del Fondo generale (**)
nulla
(*) varia ogni anno in base alla indicizzazione dei

contributi minimi

(**) i pensionati possono chiedere la esenzione; l'opzione

e' vincolante

Contribuzione percentuale sul reddito dei pensionati

Dal 1 gennaio 1998 i pensionati del Fondo generale possono chiedere l'esenzione dal pagamento del contributo ridotto nella misura del 2 per cento sui redditi libero-professionali (al netto delle spese e non gia' soggetti ad altra contribuzione previdenziale).

L'opzione e' vincolante.

I pensionati che versano la contribuzione ridotta del 2 per cento proporzionale al reddito possono richiedere, ogni terzo anno, un supplemento di pensione in relazione alle contribuzioni versate (0,23% del reddito rivalutato relativo alle contribuzioni versate ad aliquota del 2 per cento e 0,06% per quelle versate ad aliquota 1 per cento).


SUPPLEMENTO DI PENSIONE ORDINARIA A MEDICI CON OLTRE 65 ANNI

Media redditi rivalutati

X

0,23% x numero anni a contribuzione al 2%

+

0,06% x numero anni a contribuzione eccedente il tetto di 60 milioni nel 1990 indicizzati

RICALCOLO OGNI 3 ANNI

Contribuzione volontaria

E' abolita la possibilita' di effettuare dei versamenti volontari aggiuntivi.

Riscatti

In passato il Fondo generale non prevedeva la possibilita' di riscattare gli anni del corso di laurea o di specializzazione, ne' il servizio militare.

Dal 1998, invece, i medici che

possono riscattare per un massimo di 10 anni complessivamente:


Allineamento

E' data facolta' ai medici, entro due anni dall'ingresso nella fascia "D" (dai 40 ai 65 anni), di effettuare l'allineamento (con pagamento di somme pari alla riserva matematica per la copertura del periodo interessato) dalla fascia "C" (dai 35 ai 40 anni) alla fascia "D" dei contributi fissi minimali.

Requisiti minimi per la pensione

Prima della riforma erano richiesti i seguenti requisiti minimi:

Dal 1 gennaio 1998 sono richiesti i seguenti requisiti:

Non e' richiesta, invece, ne' la cessazione dell'attivita' professionale ne' la cancellazione dall'Albo.

Il medico che si e' cancellato o viene radiato dall'Albo professionale prima del 65esimo anno di eta', al compimento dell'eta' pensionabile (65 anni), se può contare su un minimo contributivo di 15 anni, ha diritto ad un trattamento previdenziale.

Pensione minima di quota A

La pensione, corrispondente ai contributi minimi obbligatori, non sara' piu' in misura fissa, ma commisurata alla media dei redditi, rivalutati annualmente al 75% dell'indice ISTAT, corrispondenti ai contributi minimi versati, come per la pensione di quota B relativa ai contributi proporzionali al reddito.

L'aliquota di rendimento e' fissata nella misura dell'1,10% per ogni anno di contribuzione sino al 1997 e 1,75% per ogni anno successivo.


QUOTA A - REDDITO CONTRIBUTIVO RIVALUTATO AL 75%

Media dei redditi rivalutati

X

1,10% x numero anni antecedenti l' 1.1.98

+

1,75% x numero anni successivi l' 1.1.98




Pensione di quota B

Per le contribuzioni percentuali sul reddito sono previste le seguenti aliquote di rendimento annuo:

contribuzione
aliquota di rendimento
12,50 % 1,75 %
2 % 0,23 %
1 % 0,07 %



Indicizzazione del trattamento di pensione

Dal 1998 tutto il trattamento di pensione del Fondo generale (quota A riferita ai contributi minimi e quota B riferita ai contributi proporzionali al reddito) saranno indicizzate al 75 per cento della variazione del costo della vita (indice ISTAT) intervenuta l'anno precedente.

Pensione di invalidita'

Hanno diritto alla pensione di invalidita' i medici iscritti agli Albi professionali e conseguentemente anche iscritti al Fondo generale ENPAM, quando prima del compimento del 65esimo anno di eta', a causa di infortunio o malattia, siano divenuti inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attivita' professionale.

La pensione di invalidita' e' costituita dalle quote A e B della pensione ordinaria, con l'attribuzione di alcuni benefici:

-la quota A della pensione d'invalidita' spettante al medico, quale che sia l'anzianita' di contribuzione raggiunta al verificarsi dell'evento, va calcolata aumentando l'anzianita' contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65esimo anno di eta', con un massimo di dieci anni

QUOTA A - PENSIONE PER INVALIDITA' ASSOLUTA E PERMANENTE

Come da pensione ordinaria

+

maggiorazione 1,75% per gli anni mancanti al 65esimo anno di eta'

con un massimo di 10 anni


-la quota B spetta all'iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione e precisamente se può' far valere almeno 5 anni di anzianita' effettiva la pensione sara' pari all'importo della quota proporzionale ottenuta aumentando la anzianita' contributiva del numero di anni mancanti al 65esimo anno di eta' con un massimo di 10 anni. Se invece l'anzianita' contributiva e' inferiore a cinque anni , l'aumento dell'anzianita' e' in proporzione agli anni coperti da contribuzione.

Se il medico non ha alcuna contribuzione ovvero meno di un anno di contribuzione riferita alla quota B nel triennio antecedente la decorrenza della pensione di invalidita' il calcolo del trattamento sara' effettuato in base ai contributi versati e agli anni di contribuzione.

29.12.97







QUOTA B - PENSIONE PER INVALIDITA' ASSOLUTA E PERMANENTE

Con 1 anno di contribuzione negli ultimi 3 anni

a) un minimo di 5 anni complessivi

maggiorazione 1,75% per gli anni mancanti al 65° anno

con un massimo di 10 anni

b) con meno di 5 anni complessivi

maggiorazione ridotta proporzionalmente


Senza contribuzione negli ultimi 3 anni

come pensione ordinaria cioe' senza nessun bonus



Indennita' al coniuge superstite

In caso di nuove nozze il coniuge superstite perde le pensione di reversibilita' o indiretta, ma ha diritto ad una indennita' pari a due annualita' della pensione percepita.




FONDO SPECIALE DI MEDICINA GENERALE DELL'ENPAM

Riscatti

Viene tolto il limite del compimento del 50esimo anno per la richiesta del riscatto degli anni di laurea e, ove, ammesso (pediatri) per quello di specializzazione.

Nuove aliquote di rendimento per il calcolo della pensione

Poiche' il calcolo viene esteso a tutta la retribuzione percepite con l'attivita' in convenzione, a parita' di contribuzione totale con conseguente diminuzione delle aliquote contributive relative, la misura del rendimento e' fissata nel valore di 1,40 % per ogni anno di contribuzione a partire dal 1998, rispetto al 2,25 % per gli anni dal 1984 al 1997 e dell'1,65 % per gli anni anteriori al 1983 e per i periodi riscattati.

Coefficiente di maggiorazione e di diminuzione della pensione

Le maggiorazioni percentuali applicabili alle pensioni maturate dopo il 65esimo anno sono state ridotte, mantenendo valide le aliquote degli anni gia' maturati per gli attuali ultrasessantacinquenni; analogamente sono state riviste le aliquote di riduzione per coloro che avendo maturata l'anzianita' richiesta vogliono andare in pensione prima del 65esimo anno.
eta'
vecchi coefficienti
nuovi coefficienti
55
-47,35 -25,31
56
-44,37 -23,73
57
-41,17 -21,66
58
-37,20 -19,46
59
-33,97 -17,14
60
-29,84 -14,69
61
-25,27 -12,08
62
-20,19 -9,08
63
-14,49 -6,40
64
-7,57 -3,30
65
0 0
66
+6,43 +3,50
67
+13,75 +7,22
68
+22,16 +11,21
69
+31,88 +15,50
70
+43,29 +20,12



Anticipazione della indennita' in capitale

La possibilita' di richiedere a 65 anni l'anticipazione in capitale di somme sul futuro trattamento di pensione e' abolito.

Indennita' in capitale: richiesta limitata

L'indennita' in capitale in alternativa al trattamento di pensione potra' essere richiesta nella misura massima del 15 per cento



CASSA PENSIONE SANITARI-INPDAP

Pensionamenti anticipati

Vengono cancellate le varie possibilita' di uscita precoce ancora rimaste; dei tre canali di uscita previsti dalla legge di riforma 335/95 rimarra' solo il primo canale: 35 anni di contribuzione collegati ad una eta' anagrafica prevista (per il 1998 e 1999 l'eta' prevista e' di 53 anni e gradualmente salira' sino ad arrivare nel 2004 a 57 anni).

Cumulo pensione altri redditi da lavoro

Nel testo della Finanziaria si legge anche che sara' permesso un cumulo parziale tra trattamento di pensione e altri redditi di lavoro secondo le regole previste nell'INPS: trattamento minimo piu' il 50 per cento delle somme eccedenti.

In seguito alle proteste sollevate e' stata introdotta una norma di salvaguardia per le pensioni gia' in essere e precisamente "per i trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole". Il testo, nelle prime stesure, prevedeva l'applicazione della norma sull'incompatibilita' al cumulo pensione-altri redditi da lavoro per tutte le pensioni di anzianita' (sono pensioni di anzianita' quelle maturate prima dell'eta' pensionabile fissata per gli ospedalieri in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; le pensioni conseguite con 40 o piu' anni di servizi utili sono equiparate a quelle di vecchiaia); infatti non era specificata una sua applicazione solo per le nuove pensioni a partire dal 1998: "i trattamenti pensionistici di anzianita' eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi".

Beneficeranno dell'abolizione alla incompatibilita' del cumulo coloro che lo scorso anno erano stati bidonati dal decreto legge prima e dalla Finanziaria 97 dopo perche' non possedevano alla data del 30 settembre 1996 almeno 35 anni di anzianita' con 52 di eta' ovvero 36 anni di anzianita' contributiva.

Perequazione automatica dei trattamenti di pensione

E' stato introdotto un blocco alla perequazione automatica delle cosiddette pensioni d'oro, pare con la solita eccezione delle maxipensioni dei nostri Onorevoli.

Non ci sara' nessun aumento nel 1998 per le pensioni che eccedono cinque volte il trattamento minimo INPS e per altri tre anni (1999, 2000, 2001) gli aumenti saranno calmierati al 30 per cento per la fascia di importo del trattamento compreso tra cinque e otto volte il minimo INPS e saranno sospesi per gli importi di pensioni eccedenti le otto volte il minimo INPS.

Sfuggono a queste norme le pensioni ENPAM sia del Fondo generale che dei Fondi speciali.

Stop all'arrotondamento

Sono definitivamente aboliti gli arrotondamenti dell'anzianita' di servizio al fine del calcolo dei servizi utili per la pensione.

Infatti per i pubblici dipendenti il servizio oltre i sei mesi valeva un anno intero.

La Finanziaria 1998 ha posto fine a tutti gli arrotondamenti all'anno intero compresi quelli per difetto.

Tetto pensionabile

Il nuovo tetto contributivo-pensionabile per il 1998 e' di lire 139.617.000.

L'aliquota aggiuntiva pensionistica interviene sulla quota di retribuzione eccedente lire 64.189.000.

Per i periodi di anzianita' contributiva maturati a partire dal 1 gennaio 1998, per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, sulle quote di retribuzione pensionabile oltre il tetto, si applicano le riduzioni delle aliquote di rendimento e precisamente:




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