LA PENSIONE: DIRITTO ACQUISITO O LEGITTIMA ASPETTATIVA ?

a cura di MARCO PERELLI ERCOLINI

In campo previdenziale si puo' parlare di -diritti acquisiti-?

Secondo la Corte costituzionale (sentenza numero 390/95) la pensione e' un diritto, il suo importo no.

Infatti il legislatore puo' emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per il beneficiario la disciplina previdenziale.

Il peggioramento delle disposizioni assicurative in itinere, cioe' di quanti sono ancora in attivita', può essere giustificata dall'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio dell'ente di previdenza, onde non pregiudicare le future prestazioni. In tal senso si e' pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 27 dicembre 1996 numero 417: il legislatore puo' ridurre in maniera definitiva un trattamento pensionistico prima del previsto ove lo richiedano inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio dello Stato.

Pertanto e' insussistente il diritto alla intangibilita' del trattamento pensionistico vigente nel momento in cui ha avuto inizio l'iscrizione; di conseguenza vale la normativa al momento in cui si va in pensione, che pero' deve garantire una esistenza dignitosa. Tuttavia le aspettative maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia non possono essere cancellate, soprattutto se hanno raggiunto un elevato livello di consolidamento, da cui la opportunita' di un graduale regime transitorio per evitare la vanificazione di aspettative gia' legittimamente createsi (Corte costituzionale sentenza numero 211/97).

Va conseguentemente sottolineato come, venendo meno all'iscritto a una cassa previdenziale il diritto alla intangibilita' del trattamento pensionistico vigente al momento in cui ebbe inizio l'iscrizione, puo' venire anche meno l'affidamento nella sicurezza previdenziale.

V'e' inoltre da chiedersi se cio' sia ammissibile a fronte di un sistemico meccanismo di contribuzioni a valore reale durante la vita lavorativa per le quali dovrebbe sussistere una prestazione pattuita; diverso invece sarebbe se la riscossione per creare il fondo avvenisse tramite una imposizione fiscale, poiche' in questo caso e solo in questo caso i trattamenti di pensione che ne deriverebbero potrebbero configurarsi come una elargizione dello Stato su basi sociali.