OSPEDALIERI - IL CALCOLO DELLA PENSIONE

a cura di

Marco Perelli-Ercolini

Il calcolo della pensione con il sistema retributivo (coloro che al 31 dicembre 1995 avevano piu' di 18 anni di servizi utili o col sistema pro rata, per i periodi maturati, coloro che alla stessa data avevano meno di 18 anni di servizi utili) in base all'articolo 13 del decreto legislativo 503/92 va effettuato con una duplice modalita': per i periodi anteriori al 1 gennaio 1993 (quota A) va presa a base per i calcoli l'ultima retribuzione, cioe' quella in godimento alla data di cessazione, facendo riferimento alle voci fisse e continuative, mentre per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1992 (quota B) il calcolo va effettuato sulla retribuzione contributiva annua media rivalutata rapportata ad un determinato numero di anni a seconda della data di cessazione.

Erano sorte alcune incertezze se tra le voci da considerarsi fisse e continuative dovesse essere compresa la parte variabile della retribuzione di posizione; una recente chiarificazione comprende tale voce come quiescibile nel calcolo del trattamento economico per i periodi anteriori al 31 dicembre 1992.

RETRIBUZIONE PENSIONABILE

personale con qualifica dirigenziale - medici
A
B
Stipendio tabellare
*
Incrementi contrattuali
*
Indennita' integrativa speciale
*
Retribuzione individuale di anzianita'
*
Indennita' di specificita' medica
*
Retribuzione di posizione
*
Retribuzione di risultato
*
Indennita' per particolari condizioni di lavoro
*
Premi per la qualita' della prestazione individuale
*

Per "A" si intende l'emolumento che, date le caratteristiche di fissita' e continuita' , concorrera' alla formazione della prima quota di pensione sin dalla data di prima istituzione.

Per "B" si intende l'emolumento che date le caratteristiche di aleatoriata' e variabilita', concorrera' alla formazione della seconda quota di pensione a decorrere dal 1 gennaio 1996.


Va tenuto presente che per la Finanziaria 1995 (legge 724/94) per il calcolo delle pensioni a decorrenza 2 gennaio 1995 bisogna tenere conto che

inoltre dal 1 gennaio 1996 tutta la retribuzione e' soggetta alla contribuzione previdenziale e pertanto il calcolo del trattamento economico va effettuato su tutti i compensi compresi quelli che per la loro aleatorieta' non erano prima considerati quiescibili.

Per la quota B va anche effettuato un duplice calcolo a seconda che la retribuzione media pensionabile per i periodi 93-97 eccedesse o meno il tetto pensionabile (abbattimento delle aliquote di rendimento secondo il coefficiente di riduzione 0.725 previsto per il quinquennio 1993-97).

In base alla Finanziaria 98 per i periodi di anzianita' contributiva maturati a partire dal 1 gennaio 1998, per tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, sulle quote di retribuzione pensionabile oltre il tetto, si applicano le riduzioni delle aliquote di rendimento e precisamente:

Va anche tenuto presente che, qualora nel quinquennio precedente la cessazione vi sia stato un mutamento di rapporto con differente debito orario (tempo definito-tempo pieno),ai fini della determinazione del trattamento di pensione, va presa a base di calcolo la media ponderata delle differenti retribuzioni, corrispondenti ai servizi di diversa durata giornaliera, aggiornata al trattamento economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e gli aumenti riferiti alla data stessa.

Qualora, poi, vi sia la permanenza in servizio oltre il massimo dell'anzianita' contributiva e d'eta' previsti per il collocamento a riposo, per un periodo inferiore ai cinque anni, nel caso di differente retribuzione maturata alla data di cessazione rispetto a quella maturata al compimento dell'anzianita' massima contributiva (medici 40 anni) o d'eta' (65 anni per gli uomini e 60 per le donne ospedaliere) previste dall'ordinamento, il calcolo della pensione deve essere effettuato sulla media ponderata delle differenti retribuzioni dell'ultimo quinquennio.

Le norme contrattuali riconoscono anche che i benefici dello scaglionamento economico previsto nell'accordo di lavoro siano utili ai ricalcoli del trattamento di pensione alle rispettive scadenze per coloro che sono andati in pensione durante il periodo di vigenza del contratto di lavoro (al contrario per il premio di servizio vengono calcolati solo gli scaglionamenti effettivamente maturati alla data di cessazione dal servizio, anche se il Pretore del lavoro di Caltanisetta con sentenza 8 giugno 1994 numero 256 aveva riconosciuto che l'indennita' di fine rapporto va calcolata sulla base dell'intero beneficio economico previsto dal contratto e anche di recente una pronunzia del Consiglio di Stato ha riconosciuto al personale delle scuola, ricorrente, il diritto ad una buonuscita calcolata sull'intero importo dei benefici contrattuali e non su quelli maturati alla data di cessazione).