ALIQUOTE DI RENDIMENTO NEL CALCOLO DELLA PENSIONE PER I SERVIZI RESI OLTRE L'ETA' PENSIONABILE

a cura di

Marco Perelli-Ercolini

La riforma Amato, per incentivare il pensionamento oltre il limite di eta' previsto durante il periodo transitorio dal 1994 all'anno 2000, aveva stabilito l'elevazione dell'aliquota di rendimento retribuzione-pensione di un punto: i periodi successivi al compimento della soglia minima di eta' e fino al 60esimo anno di eta' per le donne e 65esimo per gli uomini fruttano in pensione il 3 per cento ogni anno anziche' il 2 per cento.

Ignorando, peraltro, l'ottica della omogeneizzazione delle pensioni del settore pubblico a quello privato non solo per il periodo 1994-2000 sono rimasti invariati i maggiori limiti di eta', ma le aliquote sono state addirittura ridotte.

Ancora una volta la sbandierata equiparazione al settore privato e' servita a togliere solo i cosiddetti privilegi, ottenuti pero' con un maggior sacrificio contributivo, ma non per riconoscere i trattamenti piu' vantaggiosi della previdenza del privato.

Nel campo del trattamento di fine rapporto, il premio di servizio e' ancora, nonostante una previsione contraria nella legge di riforma 335/95, per un terzo a carico dell'ospedaliero anziche a totale carico del datore di lavoro come e' invece per il lavoratore privato, ne' può essere richiesta una anticipazione e ancora una volta quando al legislatore fa comodo la buonuscita degli ospedalieri viene considerata come un premio assicurativo, ma quando e' necessario per tagli o imposizioni normative viene considerato un Tfr.