OSSERVAZIONI SNAMI AL D.L. N. 32 DEL 3/3/03

Lo SNAMI, considerando improprio nella sua impostazione il Decreto in oggetto, in quanto nasce sulla sorta dell’emotività di un particolare momento, chiede che tale Decreto venga ritirato o riscritto, sentite le componenti Mediche della Sanità.

Come da richiesta della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, depositiamo la seguente memoria scritta.

Il ricorso alla Decretazione di urgenza, pure previsto dalla Carta Costituzionale, non è il più adatto a introdurre nuove sanzioni amministrative e addirittura modifiche al Codice Penale.

Ovviamente sarà il Giudice penale che accerterà eventuali responsabilità dei singoli ma l?Autorità di Governo, nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali, ha voluto reagire ad una situazione che, oggettivamente, ha creato sconcerto.

Poiché gli Ordini professionali sono fortemente coinvolti, nell’ambito dei propri poteri-doveri istituzionali, è assolutamente indispensabile vengano consultati.

Invero nessuno può seriamente dubitare della correttezza comportamentale di una intera categoria che ormai ammonta a circa 350.000 sanitari in Italia. Il problema è di cercare di risolvere fenomeni di devianza, sia criminale che anche solo comportamentale sconfinante in illeciti amministrativi.

Entrando nello specifico, esaminiamo articolo per articolo.

Art. 1

Lo SNAMI ritiene che, ove non adeguatamente modificata, tale norma determinerà conseguenze molto gravi creando una situazione di disagio gravissimo all’universo sanitario italiano.

Ciò significa che se in concreto per colpa grave viene effettuata una prescrizione farmaceutica diagnostica non pertinente, per tipologia o quantità con la patologia di riferimento, il sanitario viene sottoposto sostanzialmente ad un processo e, se ritenuto colpevole, condannato a pagare come minimo 50.000 euro.

La conseguenza, certamente non voluta, potrebbe essere quella di una paralisi delle attività prescrittive farmaceutiche o diagnostiche nel timore del sanitario di essere soggetto ad una sanzione pecuniaria gigantesca e ciò si badi senza la volontà di provocar danno alle aziende.

Lo SNAMI ritiene che già oggi esistano adeguati strumenti per impedire e sanzionare comportamenti colpevolmente dannosi.

Già gli Accordi Collettivi Nazionali, sia dell’area pubblica che dell’area convenzionata, contengono ampiamente gli strumenti e le sanzioni relative, basti pensare all’art. 14 comma V lettera b del DPR 28/7/00 n. 270 (Commissione Unica del Farmaco) e basti pensare alla revoca del rapporto convenzionale per infrazioni particolarmente gravi (vedi art. 16 II comma lettera E dell’Accordo già citato per la medicina generale)

Analogo discorso può essere fatto per l’area della dipendenza.

L’ipotesi di illecito per colpa grave deve essere tecnicamente meglio descritto e precisato, con richiamo a parametri più precisi per evitare l’effetto paralisi con evidente danno per i cittadini, ancora prima che per i sanitari.

Ugualmente l’ammontare della sanzione è nel minimo talmente enorme da apparire del tutto irragionevole rispetto ad un comportamento sia pur gravemente colpevole e assolutamente appare non coordinata con tutto il mondo delle sanzioni amministrative rappresentando una dimensione assolutamente sproporzionata.

Lo SNAMI ritiene che il Collegio dei Tecnici degli Uffici Gestionali competenti che il Ministro dovrà nominare deve essere esclusivamente costituito da medici.

Non è condivisibile la previsione dell’intervento ordinistico con la possibilità di applicare come minimo un provvedimento di sospensione. Invero il potere disciplinare ordinistico ne risulta assolutamente compresso e sembra quindi più ragionevole prevedere che l’accertamento dell’illecito di cui si discute venga qualificato anche come illecito disciplinare, demandando all’Ordine la determinazione della sanzione ritenuta equa.

Concludendo, pertanto, su tale articolo si deve:

  1. meglio  precisare il  fatto materiale costituente l’illecito

  2. ridurre l’ammontare delle sanzioni nel minimo

  3. considerare l’illecito anche come illecito disciplinare senza indicazione della sospensione come sanzione minima

  4. precisare l’esclusiva appartenenza della componente medica negli uffici gestionali.

Art. 2

Il richiamo contenuto nell’art. 2 al primo comma dell’art. 201 del TULS appare come una svista tecnica e ciò perché il primo comma di tale articolo riguarda la pubblicità concernente ambulatori, case o istituti medico chirurgici o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali idropinici, idroterapici e fisioterapici, e tale questione nulla ha a che vedere con il decreto legge che si è voluto emanare.

In altri termini, tanto per semplificare, le pubblicità degli ambulatori (I comma art. 201) non pare abbiano nulla a che fare con il decreto di cui si discute. A ciò si aggiunga che tale norma, come ha stabilito la Cassazione penale con sentenza 10/12/98 n. 3389, è stata sostituita e implicitamente abrogata dalle disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 della legge 5/2/92 n. 175 e ciò a tacere dei problemi interpretativi della normativa comunitaria in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e a tacere delle questioni "informazione – pubblicità" anche via internet.

Concludendo sul punto è sufficiente eliminare dal primo comma dell’art. 2 le parole "primo e" cosicché il nuovo quinto comma dell’art. 201 così reciterà: "Il contravventore alle disposizioni contenute nel terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000,00 a € 30.000,00"

Art. 3

Tecnicamente tale norma desta forti perplessità.

Infatti è prevista una decuplicazione della pena pecuniaria che il secondo comma dell’art. 640 prevede per il reato di truffa nella ipotesi che il fatto sia commesso a danno della Stato o di altro ente pubblico.

La norma che si vuole introdurre - una ulteriore aggravante limitata al soggetto agente, professionista sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni clinico-disgnostiche – parrebbe viziata sotto un profilo di costituzionalità.

Che senso ha distinguere un truffatore medico e un truffatore non medico che fanno danno al Servizio Sanitario Nazionale?

Sostanzialmente lo stesso risultato si può raggiungere aumentando la pensa pecuniaria prevista dal secondo comma.

In questo modi si raggiunge lo stesso obiettivo e non si crea una norma discriminatoria e quindi costituzionalmente illegittima per palese disparità di trattamento del tutto irragionevole.

Per quanto riguarda la previsione dell’automatica radiazione dalla professione che l’Ordine dovrebbe comminare al medico truffatore condannato in via definita, valutati gli atti, la Corte Costituzionale ha già dato giudizio negativo. Inoltre non è ragionevole che al Giudice disciplinare ordinistico non sia consentito modulare la sanzione nel caso concreto.

Inoltre va anche tenuto conto che l’art. 19 del Codice Penale già prevede la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione da una professione, ipotesi disciplinate rispettivamente dagli artt. 29 e 30 dello stesso Codice. Quindi già oggi il Giudice Penale può stabilire l’interdizione dalla professione per una determinata durata, e questo semplificata di molto il problema, nel senso che l’Ordine dovrà prendere atto della sentenza definitiva pronunziata dal Giudice penale con tutte le garanzie che il processo penale comporta. Ovviamente l’Ordine potrà procedere disciplinarmente modulando la sanzione tenuto conto della pronunzia del giudice penale.

Per il Comitato Centrale

                                        Il Presidente
                                Dott. Roberto Anzalone

Milano, 15 marzo 2003

Prot. n.63-03/RA